La mancata designazione del cessionario finale come debitore d’imposta nelle triangolazioni IVA UE
2026 · Fiscalità & commercio internazionale
Il regime di semplificazione per le triangolazioni intracomunitarie consente al promotore, soggetto passivo IVA in Italia, di evitare l’identificazione IVA nello Stato UE di destinazione dei beni, a condizione che la fattura da lui emessa designi il cessionario finale come debitore dell’imposta mediante il meccanismo di “inversione contabile”. La Corte di Giustizia UE, nella causa C-247/21 (Luxury Trust Automobil), ha chiarito che tale dicitura costituisce un requisito sostanziale del regime semplificato: la sua omissione preclude definitivamente l’accesso alla semplificazione e non è sanabile ex post. In sua assenza, l’acquisto intracomunitario del promotore italiano diviene rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato, senza che sorga tuttavia un correlato diritto alla detrazione dell’imposta, poiché i relativi beni non vi transitano fisicamente. Dopo aver introdotto le condizioni di applicazione del regime semplificato, il presente contributo si propone - senza pretese di esaustività - di analizzare le conseguenze connesse ad una potenziale mancata designazione del cessionario finale come debitore dell’imposta e, in subordine, di individuare possibili presidi documentali volti a verificare l’assolvimento dell’IVA nello Stato del cessionario finale, nell’ottica di salvaguardare la neutralità dell’imposta in ambito comunitario.